09-07-2015

Un'infografica per spiegare il D.Lgs. n. 81/2015

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Il 25 giugno è entrato in vigore il D.Lgs. n. 81/2015 per il riordino delle tipologie contrattuali.

Questo decreto, oltre a normare il rapporto di lavoro a tempo parziale, quello a tempo determinato diretto, il lavoro intermittente e così via, ha dedicato il proprio Titolo IV alla somministrazione di lavoro.


Date un'occhiata alla nostra infografica che sintetizza alcuni passaggi importanti in materia di soministrazione introdotti dal nuovo decreto.

Le novità più evidenti in materia sono, senza dubbio, la liberalizzazione del contratto di staff leasing (contratto commerciale a tempo indeterminato) ed il riconoscimento dell’importanza delle assunzioni di lavoratori disabili in somministrazione. 

Lo staff leasing, fino al mese scorso, poteva essere sottoscritto solo per lo svolgimento di determinate attività (es. consulenze informatiche, gestione call-center). Oggi lo stesso contratto commerciale può essere sottoscritto per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, ma con un utilizzo massimo pari al 20% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato presso l’utilizzatore, alla data del 1 gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto stesso, fermi restando comunque i divieti di ricorso alla somministrazione già sanciti nella normativa precedente. La norma poi recepisce l’impegno che volontariamente le APL avevano già assunto in fase di sottoscrizione del rinnovo del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro (sottoscritto da Assosomm in data 7 aprile 2014): il lavoratore inviato in missione a fronte di un contratto di staff leasing non può che essere assunto a tempo indeterminato. 

Per quanto riguarda poi la seconda novità, si ricorda che i lavoratori assunti in somministrazione non sono computati nell’organico dell’utilizzatore per l’applicazione di normative di legge o contrattuali, con eccezione delle norme relative alla tutela della salute dei lavoratori. In caso però di somministrazione di lavoratori disabili per non meno di 12 mesi, tali assunzioni sono considerate per l’assolvimento dell’onere dell’utilizzatore, della quota di riserva prevista dalla L. 68/1999.