Attenzione! L’articolo che segue è tecnico, schematico e ammettiamolo… non proprio scorrevole. Ma è utile. Soprattutto per le lavoratrici e i lavoratori che si apprestano a vivere un momento importante e significativo della propria vita personale: la maternità/paternità. Vale la pena arrivare in fondo, per conoscere o ripassare i propri diritti in merito. Buona lettura!
CONGEDO DI MATERNITÀ
Il congedo di maternità è quel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici madri in occasione della gravidanza e del puerperio.
Congedo di maternità obbligatorio: durata complessiva 5 mesi, 2 mesi prima del parto e i 3 mesi successivi. A questo periodo va sempre aggiunto il giorno del parto.
Maternità con flessibilità: su richiesta, possibilità di congedo 1 mese prima del parto e i 4 mesi successivi, o tutti i 5 mesi dopo l’evento. Sono sempre necessari il parere positivo concordante dello specialista e del medico aziendale.
Congedo di maternità anticipato: in caso di gravidanza a rischio o per mansione non compatibile con la gravidanza, diritto per la lavoratrice di astenersi nei 7 mesi precedenti la data presunta del parto.
Proroga del congedo: se la mansione fosse incompatibile con il puerperio, possibilità di estendere il congedo fino ai 7 mesi successivi l’evento del parto.
Adozione e affidamento: In caso di adozione, spetta un congedo di 5 mesi successivi all’entrata del minore nel nucleo famigliare. Per l’affidamento il congedo è ridotto a 3 mesi.
Per tutto il periodo del congedo, viene riconosciuta alle lavoratrici un’indennità giornaliera nella misura dell’80% della retribuzione media globale giornaliera. L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro e rimborsata dall’INPS. Alcuni contratti collettivi prevedono un obbligo di integrazione fino al 100% della retribuzione.
CONGEDO DI PATERNITÀ
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per 10 giorni lavorativi (anche non continuativi) nel periodo intercorrente tra i 2 mesi la data presunta del parto (o dall’entrata del minore nel nucleo famigliare) e i 5 mesi successivi; può essere aumentato a 20 giorni in caso di parto gemellare. Viene riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti.
Come richiederlo? In forma scritta, indicando i giorni in cui intende fruirne, con un preavviso di almeno 5 giorni. È fruibile anche contestualmente a quello della madre. Per il periodo di congedo di paternità è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. L'indennità è a carico dell‘Inps.
IL CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO
In aggiunta al congedo obbligatorio, viene riconosciuta ai genitori la facoltà di usufruire di un congedo parentale entro il 12mo anno di vita del figlio con le seguenti modalità:
Congedo parentale: 6 mesi alla madre, 6 mesi per il padre (7 nel caso in cui si astenga per un periodo non superiore a 3 mesi, cumulativo o frazionato).
Congedo parentale complessivamente spettante ai genitori: 10 mesi elevabili a 11 se il padre si astiene per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
Congedo parentale per genitore unico affidatario: non più di 11 mesi, cumulativi o frazionati.
Il congedo è indennizzato come di seguito:
- alla madre 3 mesi al 30%
- al padre 3 mesi al 30%
- ai genitori, in alternativa tra loro, 3 mesi al 30%
- genitore unico 9 mesi al 30%
In aggiunta, è stata prevista la possibilità che uno dei 3 mesi sia indennizzato all’80% invece che al 30%, purché fruito nei primi 6 anni di età del figlio.
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